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Il Decreto Gelmini
Questi i punti salienti: il ritorno del maestro unico alle elementari (affiancato dal maestro di religione e di inglese); il ritorno dei voti in pagella (alle elementari saranno accompagnati da giudizi); La reintroduzione del voto in condotta che sarà parte integrante del giudizio finale; i libri di testo dovranno avere una durata minima di cinque anni (ovviamente sono ammesse appendici di aggiornamento); sarà insegnata la costituzione e l’educazione civica; sarà destinata una cifra importante all’edilizia scolastica e tutelate alcune categorie di insegnanti (docenti SISS) del nono ciclo, attualmente esclusi dalle graduatorie.
Io non sono un addetto ai lavori (né scolastici, né parlamentari) ma un semplice cittadino che prima di esprimere un giudizio cerca di approfondire l’argomento. In questo caso, leggendo e rileggendo il decreto, non riesco a capire il perché di tanta contestazione. Probabilmente è più facile prendere la scia di un corteo e urlare slogan piuttosto che leggere un testo e farsi una propria opinione.
Ecco il testo integrale del tanto contestato Decreto Gelmini.
DECRETO LEGGE 137 dell’1 settembre 2008
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
Articolo 1.
(Cittadinanza e Costituzione)
1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 2.
(Valutazione del comportamento degli studenti)
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
Articolo 3.
(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti)
1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».
4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Articolo 4.
(Insegnante unico nella scuola primaria)
1. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1º settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.
Articolo 5.
(Adozione dei libri di testo)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinchè le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)
1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
Articolo 6.
(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)
1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo prescelto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 7.
(Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia)
1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l’accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».
Articolo 7-bis.
(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell’articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all’articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l’impossibilità di eseguire le opere.
5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza unificata.
6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.
7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 8.
(Norme finali)
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
10 Commenti finora
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E’ proprio così. Prendere la scia, farsi guidare, soprattutto se poi, si può guadagnare qualcosa o si può evitare un giorno di scuola o di lavoro …
Comment di Pasquale Ottobre 31, 2008 @ 12:53 pmMa insomma, quando ci svegliamo tutti ? Quando ci rendiamo conto che i ‘nostri’ politici ci strumentalizzano per raggiungere i propri personalissimi fini e giocare le loro inutili ‘partite politiche’ ?
La maggior parte degli studenti scesi in piazza secondo me non l’ha nemmeno letto il decreto… Si sono lasciati convincere dal mucchio di frottole e menzogne che ha messo in giro la sinistra. http://www.barcentrale.wordpress.com
Comment di marcorouge Ottobre 31, 2008 @ 4:34 pmse qualcuno invece di urlare leggesse, sarebbe meglio per tutti!
Comment di luk75 Ottobre 31, 2008 @ 8:21 pma me sembra di assistere ad un reality una finzione è tutto cosi assurdamente finto costruito a tavolino esagerato apposta. non può essere che la solita protestucola studentesca autunnale e c’è ogni anno con qualsiasi colore al governo sfoci in quello che stiamo assistendo. c’è chi soffia sul fuoco. ormai per loro piu casino c’è in giro peggio vanno le cose e meglio riescono a controllare e fomentare la protesta
Comment di ermi' Novembre 1, 2008 @ 4:53 pmSecondo voi quindi di ci sarebbero migliaia di studenti/docenti/famiglie “imbeccati” ???
Comment di Gianluca Novembre 3, 2008 @ 11:19 amSecondo voi il tutto si riduce solo a questo ?? Troppo semplice …
Deve essere chiaro che una degna riforma della scuola non la si fa con un decreto !!
D’accordo che il Parlamento rappresenta un “intralcio” per questa maggioranza ma un tema così delicato come il sistema scolastico non va liquidato così in fretta … qualcuno si ricorda quei famosi “9 minuti e mezzo” (di cui gli artefici erano molto fieri) che sono stati necessari per varare la finanziaria 2008 ?
Il fatto che nelle varie manifestazioni studentesche si siano aggregati esponenti del vecchio governo e dell’attuale opposizione non vuol dire automaticamente che la protesta sia “pilotata”. Magari potrebbe essere “sfruttata” da questa “cosiddetta” opposizione, ma questo non ne svilisce assolutamente il significato.
Io valuterei il merito:
tra le varie cose la cosa che più mi colpisce è che il decreto si occupa del sistema delle elementari. Perchè ?? A detta di tutti (soprattutto all’estero … fonte OCSE) è tra i migliori sistemi al mondo. Il ritorno improvviso al maestro unico destabilizza sicuramente la qualità della didattica. Negli ultimi anni l’insegnamento si è “rodato” con più di un maestro (il sistema dei “moduli”) che, nel frattempo, si è specializzato in una determinata materia ad esempio. All’improvviso un solo maestro … anzi, no, prevalente … . Altra obiezione, questa abbastanza banale, è: se si è fortunati si avrà a che fare con un maestro unico bravo, magari adatto all’insegnamento e che invoglia allo studio il bambino … altrimenti … i danni che si possono fare all’età scolare elementare sono noti. D’altra parte questa è sicuramente l’obiezione che fu fatta all’epoca del passaggio ai ‘moduli’.
Una “riforma” del genere comporterà, ovviamente, anche un taglio dei posti precari … che si tradurrà anche in un problema di gestione delle singole classi: per forza di cose diverranno più numerose e il tempo da dedicare alla pura didattica per singolo bambino si riduce, ovviamente… anche perchè la gestione della disciplina diviene molto più faticosa.
Altri punti della “riforma” criticabili, riguardano la gestione del tempo pieno che, probabilmente, anche se non è ancora chiaro, verrebbe esternalizzato a terzi, ottenendo come minimo un’alta probabilità di discontinuità didattica.
Ancora … l’età obbligatoria di frequentazione della scuola, anzichè propendere verso i 18 anni (solito standard a cui tendono gli altri paesi europei) retrocede anche rispetto alla riforma della moratti. Dopo le medie sarà possibile continuare gli “studi” non attraverso istituti scolastici superiori ma attraverso corsi regionali dedicati alla formazione professionale…non mi pare la stessa cosa.
E poi c’è la questione dell’Università …
E’ previsto un taglio indiscrimato i 1,4 miliardi di euro (distribuiti in vari anni)… la cifra non è contestata da nessuno. Il taglio è, ripeto, indiscriminato. A tutte le università, sia quelle più virtuose che quelle sotto la gestione dei “baroni”. Chi ci rimette ? Ovviamente i più deboli … ricercatori precari a vita … studenti (e relative famiglie) le cui tasse in qualche modo dovranno coprire il buco di bilancio …
In conclusione: la critica mi pare fondata e chiunque abbia a che fare con chi lavora o frequenta il mondo della scuola lo sa.
Gianluca,
Comment di Pasquale Novembre 5, 2008 @ 11:23 pm‘nel merito:’ è qui il punto.
Chi giudica il ‘merito’ ? Chi stabilisce che un maestro è tale ? Perchè oggi ci viene il dubbio che ‘… altrimenti … i danni che si possono fare all’età scolare elementare sono noti. …’
Forse c’è qualcosa che non va. Forse è per assecondare l’appiattimento voluto dai sindacati, da una certa ‘politica’ e dagli agitatori del ‘68 che dobbiamo accettare la presenza di 2,3,4 … o più ‘maestri’, tanto ’sparo nel mucchio … e forse uno buono lo becco’ …così limitiamo i danni.
E’ possibile che non possiamo pretendere che esistano ‘maestri’ con le palle (… come la ‘mia’ Rondinella) visto che dal loro mestiere dipende il futuro dei nostri figli ? Dobbiamo pagarne 3 nella speranza che almeno uno sia buono ? Ma che ragionamento è ???
E il discorso vale anche alle medie e alle superiori.
Dove è finito il ‘merito’ , cos’è più la ‘premialità’ ?
Ma quand’è che capiamo che o SI VALE o NON SI VALE ? Perchè chi VALE è uguale a chi NON VALE ?
Di mestieri ce ne sono tanti, ognuno faccia quel che è capace di fare, non è possibile essere tutti ‘professori’. Non è possibile fare il ‘professore’ di italiano in un liceo classico e andare in classe 1 giorno ogni due mesi, perchè ‘costretto’ a preparare un dottorato … e perchè ‘… così non vado in aspettativa …’
E poi, in ultimo, ma di tagli all’Università nel decreto Gelmini non c’è traccia, parliamo forse della Finanziaria ? Se è così invito tutti a rileggere anche la Finanziaria del passato governo …
Io sono stanco di questo modo di vedere e ‘far vedere’ le cose, io non ho più intenzione di assecondare una classe politica che continua a ridistribuire ‘a pioggia’ le tasse che pago, voglio che venga ricostituito un sistema meritocratico in tutte le attività che hanno a che fare con lo stato (considerato che nel privato è gia così da sempre: ’se non sei buono, te ne vai a casa …’) … e non mi pare di pretendere molto.
Per raggiungere l’obiettivo occorre cominciare a tagliare gli sprechi ed eliminare situazioni di privilegio.
Non si spaventi chi è nel giusto e sa di valere …
È vero, è anche un problema di meritocrazia. Gli atteggiamenti di un certo tipo di politica tendono a mescolare le “punte di diamante” e le “punte di grafite”. Non è possibile appagare le nostre necessità di uguaglianza a discapito di terzi indifesi e incolpevoli come i bambini delle scuole dell’obbligo. Non è considerando ciecamente tutti uguali che si combatte il razzismo: è l’esatto contrario, considerando tutti diversi e sottolineando le proprie eccellenze e diversità. Ognuno è uguale all’altro perché è diverso dall’altro.
Comment di julius70 Novembre 6, 2008 @ 9:50 amSenza entrare nel merito, tornando al decreto Gelmini, di quei favoritismi e quelle raccomandazioni che, non solo nella scuola, portano solo rovina e disastri. Demagogia e discorsi da ascensore?
e che c’entra la meritocrazia ??
tornare al maestro unico vorrebbe dire garantire la meritocrazia ??
Il presupposto che si dà per scontato, a quanto pare, è che avere più di un maestro in classe sia sinonimo di qualche sorta di gestione clientelare voluta dai sindacati o dalla sinistra. Bah… rimango perplesso…rimane un fatto: il sistema della scuola elementare al momento è tra i più valutati positivamente. E’ comunque apprezzabilissimo che si discuta sul merito e non sugli slogan.
A proposito dei tagli alle università: in effetti mi riferivo alle obiezioni in genere fatte dalla protesta studentesca. I provvedimenti di cui parlavo sono nella finanziaria non nel decreto. Ma non capisco la risposta di pasquale: “invito tutti a rileggere anche la Finanziaria del passato governo …” e che significa ? Almeno io non ne faccio una questione destra/sinistra … Se c’è un taglio al sistema dell’istruzione pubblica è indifferente il colore politico di chi se ne occupa. Qui si ha ancora più senso parlare di meritocrazia !! Che si facessero distinzioni fra chi merita tagli e chi no. La cronaca delle ultime ore, intanto, sembra mi dia ragione. Un passo indietro da parte del governo “pare” ci sia a questo proposito. Il confronto è sempre lo strumento adatto … ripeto: è un tema delicatissimo e va discusso tutti insieme.
Comment di Gianluca Novembre 7, 2008 @ 8:50 amMeritocrazia perché nella massa si mimetizzano le mediocrità.
Comment di julius70 Novembre 7, 2008 @ 11:03 amMeritocrazia perché ci sono università che svolgono il proprio lavoro decentemente, altre in modo disastroso. Il voler premiare, differenziando i finanziamenti, gli atenei più meritevoli rispetto a quelli più indegni, mi sembra una buona cosa.
Meritocrazia perché si tende a premiare con borse di studio gli studenti più validi.
Meritocrazia perché si vuole dare una spallata ai concorsi farsa che da anni hanno deciso in maniera clientelare-familiare-nepotistico-baronale il ricambio dei docenti.
Queste sono le intenzioni, quello che io, personalmente e non per logiche di partito, ho letto tra le righe del decreto. Mi farebbe vedere una scuola che abbia a cuore i bambini, i ragazzi, la ricerca, la conoscenza e non il dover piazzare la figlia inetta del professorone rintronato, che proviene dall’università del rettore amico di papà.
Probabilmente, sicuramente, il decreto in questione non è la panacea del sistema scolastico italiano e non credo che ci sia in Italia, oggi, una persona o un decreto, in grado di risolvere in un colpo solo tutte le criticità. Mi sembra un buon punto di partenza.
Tu dici
“Queste sono le intenzioni, quello che io, personalmente e non per logiche di partito, ho letto tra le righe del decreto” ..
A mio avviso hai letto male …
Il ricambio dei docenti in particolare è esattamente negata !! E’ previsto un ricambio con un rapporto di 5 a 1 se ricordo bene … ogni 5 docenti anziani che vanno in pensione 1 giovane entra. E questo per qualche anno …
Il punto di partenza è il confronto.
Saluti
Comment di Gianluca Novembre 7, 2008 @ 11:11 amp.s.
cambia la scritta “detto” !! grrrrrrr